Come ogni altra attività, anche la vita pleinair e l'uso degli strumenti che permettono di attualizzarla sono soggetti a precise normative di legge, che tutti siamo tenuti a rispettare.
Pur non essendo sempre disponibile una versione ufficiale e, soprattutto, aggiornata di tali normative, nel seguito trovate una serie di riferimenti utili a conoscere la legislazione vigente, le regole attualmente in vigore, a dissipare eventuali dubbi e ad essere informati sui temi che ci riguardano:
| Circolazione e revisione periodica | ![]() |
| Normative Antinquinamento "Euro" | ![]() |
| Dal | Normativa introdotta | Sigla sul libretto di circolazione | Note |
| 1° Gennaio 1993 | Tutte le auto in vendita devono rispettare la normativa "Euro 1" | "91/441" oppure "93/59" | Impone l'adozione della marmitta catalitica, con la sonda lambda e l'iniezione elettronica |
| 1° Gennaio 1996 | Tutte le auto in vendita devono rispettare la normativa "Euro 2" | "94/12" oppure "96/69" oppure "98/77" | Viene stabilita una riduzione delle emissioni inquinanti |
| 1° Gennaio 2000 | Tutte le auto di nuova omologazione devono rispettare la normativa "Euro 3" | - | Impone che i limiti d'inquinamento siano rispettati non solo in fase d'omologazione, ma anche durante la vita della vettura: il costruttore deve garantire il funzionamento del catalizzatore per 80.000 chilometri e installare l'EOBD, che è un sistema che controlla costantemente il tasso d'inquinamento dell'autoveicolo, rileva eventuali malfunzionamenti o avarie, le segnala tramite una spia sul cruscotto e registra i chilometri percorsi inquinando più del consentito |
| 1° Gennaio 2001 | Tutte le auto di nuova immatricolazione devono rispettare la normativa "Euro 3" | "98/69" oppure "98/77 - Rif. 98/69" oppure"99/102" | - |
| 1° Gennaio 2002 | Non è più in vendita la benzina super 'rossa' | - | E' disponibile solo per i modelli d'epoca |
| 1° Gennaio 2005 | Tutte le auto di nuova omologazione devono rispettare la normativa "Euro 4" | - | Viene stabilita un'ulteriore riduzione delle emissioni inquinanti; il costruttore deve garantire il funzionamento del catalizzatore per 100.000 chilometri |
| 1° Gennaio 2006 | Tutte le auto di nuova immatricolazione devono rispettare la normativa "Euro 4" | "98/69 B" oppure "98/77- Rif. 98/69 B" oppure "99/102 B" | - |
| 1° Settembre 2009 | Tutte le auto di nuova omologazione devono rispettare la normativa "Euro 5" (in alcuni casi, dal 1° Gennaio 2011) | "2005/55/CE B2" oppure "2006/51/CE- Rif. 2005/55/CE B2" oppure "2006/51/CE- Rif. 2005/55/CE B2 (ecol. migliorato)" | - |
| 1° Gennaio 2010 | Tutte le auto di nuova immatricolazione devono rispettare la normativa "Euro 5" (in alcuni casi, dal 1° Gennaio 2011) | "2005/55/CE B2" oppure "2006/51/CE- Rif. 2005/55/CE B2" oppure "2006/51/CE- Rif. 2005/55/CE B2 (ecol. migliorato)" | - |
| 1° Settembre 2014 | Tutte le auto di nuova omologazione devono rispettare la normativa "Euro 6" | In corso di definizione | Il costruttore deve garantire il funzionamento del catalizzatore per 160.000 chilometri |
| 1° Settembre 2015 | Tutte le auto di nuova immatricolazione devono rispettare la normativa "Euro 6" | In corso di definizione | - |
| Portacicli | ![]() |
Dopo tante richieste e pressioni, finalmente in data 27 Novembre 1998 il Ministero dei Trasporti ha diramato una disposizione che spazza via tutte le ambiguità e i possibili dubbi di interpretazione precedenti. In sintesi, i portacicli amovibili installati posteriormente ai veicoli non richiedono alcuna trascrizione sulla carta di circolazione del veicolo, mentre sono confermati i doveri del conducente, che ha la responsabilità di garantire la visibilità della targa e dei dispositivi di illuminazione posteriori, il corretto montaggio dell'accessorio e il posizionamento del carico. Notare che decade anche il limite del 65% del passo come massimo sbalzo consentito.
| Verande | ![]() |
L'interpretazione della norma vigente sembra però variare in funzione della regione in cui ci si trova. Troviamo sul sito di un produttore leader - la Fiamma - le informazioni del caso. E anche la Circolare Ministeriale prot. 1823M360 del 14.05.02 che dissipa ogni dubbio.
| Uso degli apparati ricetrasmittenti di debole potenza | ![]() |
Utile risulta questo documento sugli Aspetti autorizzativi delle attività di comunicazione elettronica.
| Uso dell'autoradio e della televisione a bordo di autoveicoli | ![]() |
| Documentazione di uso dei prodotti | ![]() |
Per quel che riguarda la documentazione di uso dei prodotti che acquistiamo, riportiamo nel seguito una sintesi dei passaggi più significativi delle leggi in materia:
Inoltre il decreto 8 febbraio 1997, n. 101 (Regolamento di attuazione della richiamata legge n. 126/91) stabilisce all'art. 5:
"Ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 4, della legge, le indicazioni previste dal presente regolamento devono essere apposte in lingua italiana. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.
Qualora le indicazioni di cui al presente regolamento siano apposte in più lingue, quelle in lingua italiana devono essere riportate con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue".
Si segnala altresì la risoluzione del Consiglio europeo del 17 dicembre 1998 concernente le istruzioni per l'uso dei beni di consumo tecnici, che invita gli Stati membri e gli operatori economici a "mettere a disposizione dei consumatori le informazioni atte a consentire loro un uso sicuro, facile, appropriato e completo dei beni tecnici".
La stessa risoluzione, all'art. 5 dell'allegato, dispone: "I consumatori devono poter accedere facilmente alle istruzioni per l'uso almeno nella propria lingua ufficiale delle Comunità, in modo tale che esse siano leggibili e di facile comprensione per il consumatore.
Per motivi di chiarezza e convivialità, le versioni linguistiche sono collocate separatamente l'una dall'altra.
Le traduzioni si basano esclusivamente sulla lingua originale e tengono conto delle caratteristiche culturali distintive del settore in cui è utilizzato il relativo linguaggio.
Esse devono pertanto essere effettuate da specialisti dotati di adeguata formazione che utilizzano lo stesso linguaggio dei consumatori cui è destinato il prodotto e la loro comprensibilità, in teoria, deve essere sperimentata sui consumatori".
Rientrano nella suriportata normativa di carattere generale i prodotti e i beni di consumo che normalmente acquistiamo per le nostre vacanze pleinair, come veicoli ed accessori.
| Garanzie sui beni di consumo | ![]() |
| Documenti personali | ![]() |
Ricordiamo ancora di prestare estrema attenzione alle date di aggiornamento ed ai periodi di validità delle normative disponibili: le autorevoli fonti 'ufficiali' sono le uniche attendibili, anche se a volte la tempestività degli aggiornamenti lascia a desiderare.
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